IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza. Premesso che: 1) con ricorso al pretore di Bolzano 15 giugno 1995, notificato, insieme al decreto di fissazione di udienza, l'8 luglio 1995, il sig. Gavoni Cesare, locatore di un quartiere di abitazione in Laives, via Kennedy 23/A/1, conveniva in giudizio il conduttore sig. Cristofolini Enrico; premetteva che il contratto di locazione, con decorrenza dal 1 marzo 1985, era scaduto il 28 febbraio 1993; che il pretore di Bolzano, su istanza di esso locatore, aveva convalidato lo sfratto, fissando per l'esecuzione il 7 ottobre 1994; che il conduttore non aveva ancora rilasciato l'immobile, e continuava a pagare soltanto l'equo canone di lire 205.000 mensili; esso locatore, dunque, chiedeva condannarsi esso conduttore a risarcirgli il maggior danno derivante da questo illegittimo protrarsi dell'occupazione, maggior danno da lui indicato nella differenza fra le dette lire 205.000 mensili e l'importo di lire 800.000 mensili offertogli da un terzo (sig. Rosano Giuseppe), con cui esso locatore, se il quartiere fosse stato libero, avrebbe concluso, in base a trattative gia' avviate, un contratto di locazione con patti in deroga; la detta somma corrispondente al maggior danno avrebbe dovuto pagarsi, secondo esso locatore, per tutto il periodo decorrente dal 1 marzo 1993 (scadenza del contratto) fino al rilascio dell'immobile; 2) il convenuto conduttore, costituitosi, premetteva di aver rilasciato l'immobile il 28 settembre 1995, e si opponeva alla domanda avversaria, sostenendo: a) che il contratto, nonostante il provvedimento di convalida, si era prorogato di due anni, e cioe' fino al 28 febbraio 1995, in forza dell'art. 11, comma 2-bis, d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, e che quindi solo da quella data 28 febbraio 1995 poteva decorrere il risarcimento ex art. 591 c.c.; b) che in ogni modo egli aveva occupato legittimamente l'immobile oltre la scadenza del contratto in forza della proroga concessagli ex art. 56 legge 27 luglio 1978, n. 392 dal pretore in sede di convalida; c) che in ogni modo il risarcimento del danno da mancato rilascio era limitato, ex art. 1-bis d.-l. 30 dicembre 1988, n. 551, convertito in legge 21 febbraio 1989, n. 61, a una maggiorazione del 20% sul canone; d) che non era provato il maggior danno dedotto dall'attore-locatore; 3) il pretore di Bolzano, con sentenza 6-10 dicembre 1996, riteneva infondate le eccezioni del convenuto conduttore; riteneva pero' che questi doveva considerarsi avere occupato l'immobile in buona fede durante il periodo di differimento dello sfratto ex art. 56 legge n. 390/1978, in quanto esso conduttore avrebbe potuto chiedere in sede di convalida l'accertamento della proroga del contratto ex art. 2-bis legge n. 359/1992, e non l'aveva chiesto, ritenendosi erroneamente tutelato, anche in relazione all'art. 1591 c.c., da quel differimento dello sfratto; per questi motivi, il pretore di Bolzano condannava il conduttore a pagare al locatore il maggior danno ex art. 1591 c.c. per il solo periodo dal novembre 1994 al settembre 1995 (era ormai pacifico che il rilascio era avvenuto il 28 settembre 1995); limitava inoltre il risarcimento a lire 400.000 mensili, ritenendo che dall'importo dedotto dall'attore dovessero detrarsi "oneri fiscali" non precisati nella sentenza; condannava il convenuto-conduttore a rimborsare all'attore un terzo delle spese di giudizio, e dichiarava compensate le spese rimanenti; 4) con ricorso 2 aprile 1997 il convenuto-conduttore appellava davanti a questo tribunale, chiedendo la riforma in proprio favore della sentenza in primo grado e ribadendo in proposito le proprie eccezioni come gia' formulate in primo grado; l'udienza di discussione veniva fissata per il 10 ottobre 1997; l'appellato si costituiva,chiedendo respingersi l'appello, e chiedendo, con appello incidentale, condannarsi l'appellante a risarcirgli il "maggior danno" nella misura di lire 595.000 mensili e con decorrenza dal marzo 1993 all'ottobre 1995, e a rimborsare tutte le spese processuali di primo grado; la memoria di costituzione dell'appellato principale e appellante incidentale veniva notificata il 1 ottobre 1997; l'appellante principale eccepiva la tardivita' di questa notifica, e la conseguente inammissibilita' dell'appello incidentale, in quanto essa notifica era stata compiuta solo nove giorni - e non dieci, come previsto dall'art. 436 c.p.c. - prima dell'udienza di discussione; l'appellato (appellante incidentale) replicava che la notifica tempestiva era stata impedita dallo sciopero nazionale dei collaboratori UNEP indetto dall'organizzazione sindacale UGI - Ufficiali giudiziari per i giorni 29 e 30 settembre 1997; documentava questo fatto con lettera 18 settembre 1997 diretta dal Ministero di grazia e giustizia alle Autorita' giudiziarie centrali. Rilevato che: 1) l'unica legge diretta a porre un rimedio al gravissimo, deleterio inconveniente che lo sciopero degli uffici giudiziari cagiona al tempestivo compimento degli atti processuali, risulta essere il d.-l. 9 aprile 1948, n. 437: in esso (artt. 1 e 2) si prevede che, se gli uffici giudiziari non siano in grado di funzionare regolarmente per eventi di carattere eccezionale, i termini di decadenza per il compimento di atti presso quegli uffici o a mezzo del personale ivi addetto, scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi sono prorogati di quindici giorni; ma questa proroga viene subordinata al fatto che l'eccezionalita' dell'evento e il periodo di mancato funzionamento siano determinati con decreto del Ministro di grazia e giustizia da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; e dal giorno di questa pubblicazione decorre la proroga suddetta; 2) queste disposizioni normative appaiono inadeguate a garantire il diritto di difesa previsto dall'art. 24 Cost.: il subordinare la proroga di un termine perentorio, resa necessaria da un evento eccezionale, a un provvedimento del tutto discrezionale con cui il Ministro dichiari l'eccezionalita' dell'evento, fa dipendere da questa assoluta discrezionalita' del Ministro un diritto elementare del cittadino nella propria difesa in giudizio, il diritto cioe' a compiere atti essenziali per quella difesa fino alla scadenza di un termine perentorio - spesso molto breve - assegnato dalla legge: termine perentorio, che e' altrimenti improrogabile e la cui inosservanza produce la decadenza dal diritto di compiere l'atto (artt. 152, 153 c.p.p.); 4) nella specie, lo sciopero degli ufficiali giudiziari avvenuto il 29 e il 30 settembre 1997 e' provato dal documento suddetto; non risulta che il Ministro di grazia e giustizia abbia qualificato quello sciopero come evento eccezionale; quei giorni 29 e 30 settembre 1997 erano gli ultimi entro cui l'appellato poteva far notificare il proprio appello incidentale entro il termine perentorio di dieci giorni avanti l'udienza, previsto nell'art. 436 c.p.c. richiamato quanto ai processi per locazione, dall'art. 447-bis c.p.c.; il presente giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzioine della questione di legittimita' costituzionale qui sollevata, che riguarda l'ammissibilita' dell'appello incidentale (artt. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, 429, 437, 277 c.p.c.).