IL TRIBUNALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza.
   Premesso che:
     1) con ricorso al pretore di Bolzano 15 giugno 1995,  notificato,
 insieme al decreto di fissazione di udienza, l'8 luglio 1995, il sig.
 Gavoni  Cesare, locatore di un quartiere di abitazione in Laives, via
 Kennedy 23/A/1, conveniva in giudizio il conduttore sig. Cristofolini
 Enrico; premetteva che il contratto di locazione, con decorrenza  dal
 1  marzo  1985,  era  scaduto  il 28 febbraio 1993; che il pretore di
 Bolzano, su istanza di esso locatore, aveva convalidato  lo  sfratto,
 fissando  per  l'esecuzione  il 7 ottobre 1994; che il conduttore non
 aveva ancora rilasciato l'immobile, e continuava  a  pagare  soltanto
 l'equo  canone  di  lire  205.000  mensili;  esso  locatore,  dunque,
 chiedeva condannarsi esso conduttore a risarcirgli il  maggior  danno
 derivante  da  questo illegittimo protrarsi dell'occupazione, maggior
 danno da lui indicato nella differenza  fra  le  dette  lire  205.000
 mensili  e  l'importo  di lire 800.000 mensili offertogli da un terzo
 (sig. Rosano Giuseppe), con cui esso locatore, se il quartiere  fosse
 stato libero, avrebbe concluso, in base a trattative gia' avviate, un
 contratto   di   locazione  con  patti  in  deroga;  la  detta  somma
 corrispondente al maggior danno avrebbe dovuto pagarsi, secondo  esso
 locatore,  per tutto il periodo decorrente dal 1 marzo 1993 (scadenza
 del contratto) fino al rilascio dell'immobile;
     2) il convenuto  conduttore,  costituitosi,  premetteva  di  aver
 rilasciato  l'immobile  il  28  settembre  1995,  e  si opponeva alla
 domanda avversaria, sostenendo:
      a)  che  il contratto, nonostante il provvedimento di convalida,
 si era prorogato di due anni, e cioe' fino al 28  febbraio  1995,  in
 forza  dell'art.  11,  comma  2-bis,  d.-l.  11  luglio 1992, n. 333,
 convertito in legge 8 agosto 1992, n.  359,  e  che  quindi  solo  da
 quella data 28 febbraio 1995 poteva decorrere il risarcimento ex art.
 591 c.c.;
      b)   che   in  ogni  modo  egli  aveva  occupato  legittimamente
 l'immobile oltre la scadenza del contratto  in  forza  della  proroga
 concessagli  ex  art.  56 legge 27 luglio 1978, n. 392 dal pretore in
 sede di convalida;
      c) che in  ogni  modo  il  risarcimento  del  danno  da  mancato
 rilascio  era limitato, ex art. 1-bis d.-l. 30 dicembre 1988, n. 551,
 convertito in legge 21 febbraio 1989, n. 61, a una maggiorazione  del
 20% sul canone;
      d)    che   non   era   provato   il   maggior   danno   dedotto
 dall'attore-locatore;
     3) il pretore  di  Bolzano,  con  sentenza  6-10  dicembre  1996,
 riteneva  infondate  le  eccezioni del convenuto conduttore; riteneva
 pero' che questi doveva considerarsi  avere  occupato  l'immobile  in
 buona  fede  durante il periodo di differimento dello sfratto ex art.
 56 legge n.  390/1978,  in  quanto  esso  conduttore  avrebbe  potuto
 chiedere  in  sede  di  convalida  l'accertamento  della  proroga del
 contratto ex art.  2-bis legge n. 359/1992, e  non  l'aveva  chiesto,
 ritenendosi  erroneamente  tutelato, anche in relazione all'art. 1591
 c.c., da quel differimento  dello  sfratto;  per  questi  motivi,  il
 pretore  di  Bolzano condannava il conduttore a pagare al locatore il
 maggior danno ex art. 1591 c.c. per il solo periodo dal novembre 1994
 al settembre 1995 (era ormai pacifico che il rilascio era avvenuto il
 28 settembre 1995); limitava inoltre il risarcimento a  lire  400.000
 mensili,  ritenendo  che  dall'importo  dedotto dall'attore dovessero
 detrarsi "oneri fiscali" non precisati nella sentenza; condannava  il
 convenuto-conduttore  a rimborsare all'attore un terzo delle spese di
 giudizio, e dichiarava compensate le spese rimanenti;
     4) con ricorso 2 aprile 1997  il  convenuto-conduttore  appellava
 davanti  a  questo  tribunale, chiedendo la riforma in proprio favore
 della sentenza in primo grado e ribadendo  in  proposito  le  proprie
 eccezioni   come   gia'   formulate  in  primo  grado;  l'udienza  di
 discussione veniva fissata per il 10  ottobre  1997;  l'appellato  si
 costituiva,chiedendo  respingersi l'appello, e chiedendo, con appello
 incidentale,  condannarsi  l'appellante  a  risarcirgli  il  "maggior
 danno"  nella  misura  di  lire  595.000 mensili e con decorrenza dal
 marzo  1993  all'ottobre  1995,  e  a  rimborsare  tutte   le   spese
 processuali di primo grado; la memoria di costituzione dell'appellato
 principale  e  appellante  incidentale veniva notificata il 1 ottobre
 1997;  l'appellante  principale  eccepiva  la  tardivita'  di  questa
 notifica, e la conseguente inammissibilita' dell'appello incidentale,
 in  quanto  essa notifica era stata compiuta solo nove giorni - e non
 dieci, come previsto dall'art. 436 c.p.c.   - prima  dell'udienza  di
 discussione;  l'appellato  (appellante  incidentale) replicava che la
 notifica tempestiva era stata impedita dallo sciopero  nazionale  dei
 collaboratori   UNEP  indetto  dall'organizzazione  sindacale  UGI  -
 Ufficiali giudiziari per i giorni 29 e 30 settembre 1997; documentava
 questo fatto con lettera 18 settembre 1997 diretta dal  Ministero  di
 grazia e giustizia alle Autorita' giudiziarie centrali.
   Rilevato che:
     1)  l'unica  legge  diretta  a  porre  un  rimedio al gravissimo,
 deleterio inconveniente  che  lo  sciopero  degli  uffici  giudiziari
 cagiona  al  tempestivo  compimento  degli  atti processuali, risulta
 essere il d.-l.  9 aprile 1948, n. 437: in esso  (artt.  1  e  2)  si
 prevede  che,  se  gli  uffici  giudiziari  non  siano  in  grado  di
 funzionare  regolarmente  per  eventi  di  carattere  eccezionale,  i
 termini di decadenza per il compimento di atti presso quegli uffici o
 a  mezzo  del  personale  ivi addetto, scadenti durante il periodo di
 mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi  sono  prorogati
 di  quindici giorni; ma questa proroga viene subordinata al fatto che
 l'eccezionalita' dell'evento e il periodo  di  mancato  funzionamento
 siano  determinati  con decreto del Ministro di grazia e giustizia da
 pubblicarsi  nella  Gazzetta  Ufficiale;  e  dal  giorno  di   questa
 pubblicazione decorre la proroga suddetta;
     2)  queste disposizioni normative appaiono inadeguate a garantire
 il diritto di difesa previsto dall'art. 24 Cost.: il  subordinare  la
 proroga  di  un  termine  perentorio,  resa  necessaria  da un evento
 eccezionale, a un provvedimento del tutto discrezionale  con  cui  il
 Ministro  dichiari  l'eccezionalita'  dell'evento,  fa  dipendere  da
 questa assoluta discrezionalita' del Ministro un  diritto  elementare
 del  cittadino  nella  propria difesa in giudizio, il diritto cioe' a
 compiere atti essenziali per quella difesa fino alla scadenza  di  un
 termine  perentorio  -  spesso  molto  breve - assegnato dalla legge:
 termine  perentorio,  che  e'  altrimenti  improrogabile  e  la   cui
 inosservanza  produce  la  decadenza  dal  diritto di compiere l'atto
 (artt. 152, 153 c.p.p.);
     4) nella specie, lo sciopero degli ufficiali giudiziari  avvenuto
 il  29  e il 30 settembre 1997 e' provato dal documento suddetto; non
 risulta che il Ministro  di  grazia  e  giustizia  abbia  qualificato
 quello  sciopero  come  evento  eccezionale;  quei  giorni  29  e  30
 settembre 1997 erano gli ultimi  entro  cui  l'appellato  poteva  far
 notificare il proprio appello incidentale entro il termine perentorio
 di  dieci  giorni  avanti  l'udienza,  previsto  nell'art. 436 c.p.c.
 richiamato  quanto  ai  processi  per  locazione,  dall'art.  447-bis
 c.p.c.;    il    presente   giudizio   non   puo'   essere   definito
 indipendentemente dalla risoluzioine della questione di  legittimita'
 costituzionale   qui   sollevata,   che   riguarda   l'ammissibilita'
 dell'appello incidentale (artt. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87,  429,
 437, 277 c.p.c.).